L’adesione all’EBINTUR si formalizza applicando uno dei CCNL che ad esso fanno riferimento.

È possibile compilare la “Scheda di Adesione” e inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata ebintur@pec.it.

L’adesione all’EBINTUR è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il CCNL e comporta l’obbligo del versamento secondo quanto regolamentato dal contratto che ad esso fanno riferimento. Il mancato versamento determina il non rispetto di un articolo del CCNL che può pregiudicare la regolarità del rapporto con i propri dipendenti.

In ogni caso, in ragione della discrezionalità del datore di lavoro in materia di bilateralità, è prevista un’adesione «volontaria» per tutti coloro che, pur non applicando un CCNL che preveda l’adesione a EBINTUR, intendano usufruire dei servizi dallo stesso offerti.

Le prestazioni andranno a favore dei lavoratori, ognuno per le tipologie previste, una volta effettuata l’iscrizione, che vale anche soprattutto quale adesione al CCNL, previo riscontro dei versamenti delle Quote anzidette.

I contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito poiché non rientrano fra i contributi a finalità assistenziali obbligatori per legge in base al principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del Tuir.

CONTRIBUTO EBINTUR

La contribuzione all’EBINTUR prevista dal CCNL Agenzie di Animazione, Spettacolo Turistico, Contatto, Miniclub, Babysitting Ludoteche e Sport, da versarsi a cura dei datori di lavoro, è quantificata nelle seguenti misure calcolate su paga base e contingenza

  • 0,40% a carico dell’azienda;
  • 0,10% a carico del lavoratore;

La contribuzione all’EBINTUR prevista dal CCNL Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione, da versarsi a cura dei datori di lavoro, è quantificata nelle seguenti misure calcolate su paga base e contingenza

  • 0,60% a carico dell’azienda;
  • 0,20% a carico del lavoratore;

E’ prevista l’adesione «volontaria» per tutti coloro che, pur non applicando un CCNL che preveda l’adesione a EBINTUR, intendano usufruire dei servizi dallo  stesso offerti, in tal caso il contributo ad Ebintur si eroga con un versamento annuale pari a € 120,00 (€ 10,00/mese) per ciascun dipendente di cui l’80% a  carico dell’azienda ed il 20% a carico del dipendente.

COME VERSARE

Il versamento mensile del contributo per il finanziamento dell’EBINTUR dovrà avvenire tramite bonifico bancario su IBAN IT 03 B 03032 03201 0100 0027 1531 con causale: Contributo Ente Bilaterale.

In alternativa si può effettuare il versamento mensile tramite modello F24 utilizzando l’acronimo FOSI (FormaSicuro) esposto nella sezione “INPS”.

ADESIONE VOLONTARIA E VERSAMENTI ALL’EBINTUR

Al fine di estendere l’operatività e la platea dei beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità è data la possibilità anche a imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi, etc. che non applicano CCNL di beneficiare di quei servizi, offerti dagli organismi bilaterali, di norma riservati solo ai lavoratori subordinati con un versamento annuale pari a € 120,00 per ciascun dipendente di cui l’80% a carico dell’azienda ed il 20% a carico del dipendente.

A tal fine è possibile compilare la “Scheda di Adesione Volontaria” e inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata ebintur@pec.it.

OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ

Le Parti costituenti l’EBINTUR riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.

In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.

Pertanto le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo quantificato dal CCNL che all’Ente Bilaterale fa riferimento (Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 del MLPS).

Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall’Ente Bilaterale EBINTUR in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le società consortili che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Il datore di lavoro che non versi né il contributo alla bilateralità, né la quota dell’elemento economico aggiuntivo in busta paga e né eroga prestazioni equivalenti al lavoratore, risulta inadempiente, trovandosi in una situazione di omissione della contribuzione integrativa in questione.

Documenti Utili

Scheda di Adesione
Scheda Adesione Volontaria