STATUTO

“Ente Bilaterale Nazionale per i lavoratori del turismo in breve “EBINTUR”

 

Articolo 1 – Denominazione e natura

E’ costituita una associazione avente la denominazione “Ente Bilaterale Nazionale per i lavoratori del Turismo”, in breve “EBINTUR”.

L’Ente Bilaterale ha natura di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 14 e seg. c.c., ed è espressamente vietato distribuire alle organizzazioni costituenti utili, avanzi di gestione e simili

Il Consiglio di Presidenza potrà deliberare di richiedere il riconoscimento dell’associazione.

Articolo 2 – Sede

L’Ente ha sede in Roma.

Il trasferimento della sede, nell’ambito del comune di Roma, è deliberato dal Consiglio di Presidenza

Con delibera dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 – Scopi

L’Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:

  1. Istituire l’Osservatorio Nazionale;
  2. Promuovere e gestire, a livello locale, anche a mezzo di accesso ad iniziative finanziate, le ricerche sui fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori, sia soci che dipendenti nonché iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti a livello nazionale e comunitario;
  3. Progettare standard formativi e modelli formativi tipo da sperimentare sul territorio, a partire dai moduli previsti per i contratti a contenuto formativo;
  4. Progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi dei corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro, che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso (persone svantaggiate, disoccupati di lunga durata) e per le persone in cerca di prima occupazione per le quali le difficoltà di impiego possono ridursi grazie ad una adeguata formazione professionale;
  5. Promuovere l’orientamento attraverso la progettazione di iniziative pilota, la diffusione di esperienze di orientamento, stage, visite guidate, alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con le imprese, gli istituti secondari e le Università;
  6. Promuovere in collaborazione con le Università o centri di ricerca nuovi modelli formativi e opportunità di business per le imprese al fine di favorire la acquisizione di una diversa professionalità dei lavoratori, sia soci che dipendenti, ciò anche nell’ottica di incoraggiare una diversificazione dell’attività d’impresa. Svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
  7. Svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  8. Promuovere il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  9. Ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalla corrispondente Organizzazione Sindacale gli accordi applicativi in materia di contrattazione a livello nazionale, territoriale ovvero a livello aziendale;
  10. Fornire il parere di conformità al testo unico apprendistato;
  11. Ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL e TU;
  12. Esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui al precedente numero 11, esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
  13. Sviluppare, sostenere, promuovere e provvedere alla certificazione dei rapporti di lavoro, anche a mezzo della costituzione di commissioni paritetiche i cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276;
  14. Sviluppare, promuovere e diffondere forme integrative in materia di previdenza e assistenza a seguito di intese tra le parti sociali;
  15. Attuare ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L.;
  16. Compito dell’Ente è quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l’integrazione del reddito per i periodi di non lavoro, nonché l’integrazione di particolari prestazioni sociali quali la malattia, l’infortunio, la maternità, borse di studio ed integrazione per prestazioni sanitarie attraverso l’eventuale istituzione di una copertura sanitaria di carattere mutualistico.
  17. Assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria e dalle leggi vigenti;

L’Ente Bilaterale, per conseguire i propri scopi, potrà utilizzare risorse, strutture e personale messi a disposizione, attraverso appositi contratti e convenzioni, direttamente dai soci fondatori, da organismi di attività di formazione e di ricerca che assumeranno la titolarità e la gestione dei progetti.

L’Ente potrà compiere anche tutte le operazioni commerciali ed industriali, sempreché si tratti di attività strettamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, nonché attività finanziarie, immobiliari e di investimento strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

 

Articolo 4 – Durata

La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Soci

Sono soci fondatori dell’Ente: La Confederazione datoriale FEDERTERZIARIO NAZIONALE e la UGL Terziario Nazionale. Il regolamento dell’Ente può consentire l’iscrizione di altre imprese e categorie di lavoratori per i quali i CCNL, di comparti affini e non, prevedano espressamente l’adesione all’Ente.

Articolo 6 – Organi

Gli Organi dell’Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei Soci, sono:

  • L’Assemblea;
  • Il Consiglio di Presidenza;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Direttore Generale
  • Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche, ad eccezione del Direttore Generale, sono elettive, hanno la durata di quattro esercizi finanziari e possono essere riconfermate.

Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione con comunicazione scritta. E comunque il socio potrà sostituire i propri delegati in qualsiasi momento. Il nuovo delegato avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

 

Articolo 7 – Assemblea

L’Assemblea è composta da un minimo di 4 ad un massimo di 8 delegati, di cui metà nominati dalla Confederazione Datoriale FEDERTERZIARIO e metà dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori UGL Terziario Nazionale.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio previsionale e del bilancio consuntivo , per l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l’esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell’ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto. Se i membri del Consiglio di Presidenza non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata o pec spedita al domicilio dei soci, contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione.

L’avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:

  • A mezzo fax almeno sette giorni prima dell’adunanza a condizione che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
  • Anche a mezzo e-mail almeno sette giorni prima dell’adunanza a condizione che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale.

 

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con un preavviso minimo di 48 ore. L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il vice Presidente fosse assente od impedito, l’Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall’Assemblea stessa.

Al Presidente dell’Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione e la direzione dello svolgimento della seduta.

L’Assemblea è validamente riunita quando sono presenti almeno metà dei delegati per ogni socio.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno la metà più uno dei delegati presenti.

Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell’Ente, è necessario sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno i 2/3 dei delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e dal segretario stesso.

I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

All’Assemblea spetterà, in occasione della nomina o con apposita deliberazione, stabilire un gettone di presenza per i membri del Consiglio di Presidenza ed un compenso per il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 8 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, eletto dall’Assemblea, è composto da un numero pari di membri, con un minimo di 4 membri ed un massimo di 8, dei quali la metà nominati dalla Confederazione Datoriale FEDERTERZIARIO e l’altra metà nominati da UGL Terziario Nazionale.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente su designazione dei soci. La Confederazione Datoriale e UGL Terziario Nazionale designano alternativamente il Presidente ed il Vice Presidente, come previsto dall’art. 9 punto 1 del presente Statuto. Al consiglio di Presidenza è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione degli scopi e la gestione dell’Ente, sulla base degli indirizzi ricevuti dall’assemblea dei soci.

Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Presidenza, tra l’altro:

  1. Sovraintende a tutte le attività dell’ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi;
  2. Individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell’Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all’art.3;
  3. Predispone il Regolamento delle attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
  4. Su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale dell’Ente;
  5. Provvede alla compilazione del bilancio previsionale e del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  6. Regola lo svolgimento dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni dell’Ente;
  7. Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l’esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vice Presidente.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta ai suoi membri presso il domicilio da ciascuno indicato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente con un preavviso di 48 ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri nominati da ciascun socio.

Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere inviati ad assistere e riferire i componenti dell’Osservatorio Regionale, ove costituito. Potranno essere invitate persone che non fanno parte del consiglio di presidenza, secondo modalità da esso stesso stabilite.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è tenuto a cura del Presidente.

Articolo 9 – Presidenza e Vice Presidenza

Quando il Presidente è designato dalla Confederazione Nazionale Federterziario, il Vicepresidente è designato da UGL Terziario Nazionale. Al termine del mandato la parte che aveva designato il Vice Presidente designa il Presidente e la parte che aveva designato il Presidente designa il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente, hanno a tutti gli effetti, la Rappresentanza Legale dell’Ente nei confronti dei terzi in relazione al compimento degli atti autorizzati dal Consiglio di Presidenza e in ogni caso nei limiti del potere decisionale di volta in volta conferito in virtù di valida delega; hanno congiuntamente la firma per tutti gli adempimenti amministrativi. La firma può essere disgiunta solo nel caso di apposita delibera del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente rappresenta l’Ente ed ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell’assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art.7.

Il Presidente ed il Vice Presidente propongono al Consiglio di Presidenza, la nomina e la revoca del Direttore Generale;

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, anche in caso di assenza o impedimento di questi, o su specifica sua delega per quanto riguarda le funzioni di cui al precedente punto 2.

Articolo 10 – Direttore Generale

Il Direttore Generale di “EBINTUR” è nominato e revocato, su proposta del Presidente e del Vice Presidente, dal Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale:

  1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
  2. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori dell’Osservatorio Nazionale e/o Regionali e di Commissioni e Comitati eventualmente costituiti;
  3. è il capo del personale e sovrintende gli uffici dell’Ente, assicurando il loro buon funzionamento;
  4. può proporre al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  5. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza.

Articolo 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori nominato dall’assemblea, in sede di costituzione o successivamente, sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 dal socio di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e tre membri supplenti nominati con gli stessi criteri.

Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà designato dalla parte sociale che non esprime il Presidente del Consiglio di Presidenza.

Competerà all’Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione dei membri ingiustificatamente assenti a più di tre riunioni consecutive del Collegio.

Il collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio di Presidenza e avrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo al Consiglio di Presidenza, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.

Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio di Presidenza e, ove lo ritengano necessario, all’assemblea, affinché adotti i provvedimenti di competenza.

Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi.

Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio di Presidenza.

Ai Revisori spetterà, ove deliberato dall’assemblea e nella misura da questa fissata, un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio di Presidenza cui il Revisore partecipi.

Articolo 12 – Patrimonio Sociale

I conferimenti all’ente possono essere in denaro e beni in natura.

Il Fondo comune è costituito da:

  • Contribuzione degli aderenti;
  • Contributi pubblici e privati;
  • Proventi derivanti da iniziative sociali;
  • Donazioni e liberalità; contributi contrattazione collettiva;
  • Avanzi di gestione.

Le risorse del Fondo così costituito saranno di norma destinate alla realizzazione delle iniziative e degli scopi dell’Ente Bilaterale.

Inoltre, le disponibilità dell’Ente Bilaterale sono costituite dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli stessi interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono inoltre disponibilità dell’Ente Bilaterale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi titolo, previo, occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Tutti i mezzi patrimoniali dell’Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell’Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalla FEDERTERZIARIO ed UGL TERZIARIO e suoi rinnovi successivi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati; inoltre lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’Ente, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 13 – Esercizio e Bilancio

L’esercizio dell’Ente Bilaterale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 15 Aprile il Consiglio di Presidenza depositerà presso la sede dell’Ente il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio previsionale corredato dalla Relazione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell’Ente. Entro il 30 aprile, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio previsionale, predisposti dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 14 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l’intero patrimonio dell’Ente una volta proceduto all’integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente.

In caso di scioglimento il Consiglio di Presidenza nominerà un commissario liquidatore.

 

Articolo 15 – Regolamento delle attività dell’Ente Bilaterale

Le attività dell’Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Presidenza ed approvato dall’assemblea.

Articolo 16 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da FEDERTERZIARIO e UGL TERZIARIO.